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La Mediazione finalizzata alla Conciliazione delle controversie civili e commerciali alternativa al processo ordinario e’ disciplinata dal D.lgs 28/2010 e dal D.M. Giustizia 180/2010. Il tentativo di conciliazione e’ uno strumento di a.d.r. (Alternative Dispute Resolution) di natura eminentemente ”facilitativa”: il Conciliatore – che ha la funzione di mediare e tentare un accordo che soddisfi gli interessi dei soggetti in lite – non esprime un verdetto, ma rimette alla volonta’ delle parti la definizione della vertenza. E’ pur vero che in alcuni casi il Mediatore formula, di propria iniziativa o su istanza di parte, una proposta conciliativa che i contendenti sono liberi di accettare o meno.
Il processo di mediazione si conclude entro tre mesi, che decorrono dalla data di presentazione della domanda. Al termine del procedimento, che puo’ constare anche in diversi incontri, congiunti o privati, viene steso un verbale di avvenuto o mancato accordo. Il tentativo di conciliazione puo’ essere: obbligatorio, se previsto quale condizione di procedibilita’ dall’art. 5 D.lgs 28 del 2010; volontario, se adottato facoltativamente dalle parti per il componimento bonario di una lite tra essi insorta; demandato o delegato, se e’ lo stesso Giudice adito a proporlo come mezzo alternativo alla causa civile ordinaria.